Sono centinaia di bambini italiani. Vittime dell’egoismo di uno dei genitori e condotti illecitamente all’estero, senza il consenso dell’altro parente. Sono le piccole vittime dellasottrazione internazionale di minori. La conseguenza più drammatica della rottura di relazioni tra persone di diverse nazionalità. Sono invisibili, nella gran parte dei casi. Bambini che dopo pochi anni perdono qualsiasi contatto con la famiglia rimasta nel nostro Paese e con le nostre istituzioni. Tanto che è ormai è difficile persino quantificare il fenomeno, spesso equiparabile a un vero e proprio sequestro di persona.

Una mozione depositata al Senato dalla parlamentare di Area Popolare Laura Bianconi parla di oltre trecento vittime. «I casi di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori o altro congiunto sono 341, in costante aumento: 25 in più rispetto a quelli registrati fino al 2014». Si tratta di 188 bambini stranieri e 153 italiani. Per la senatrice leghista Erika Stefani la stima è ancora più preoccupante. All’appello, scrive la parlamentare, mancherebbero almeno mille minori sottratti illecitamente. «Che spesso divengono oggetto di guerre familiari tra culture diverse e spesso distanti». Come spiega la collega Cinque Stelle Rosetta Enza Blundo citando fonti di stampa, sono circa 231 i casi di minori italiani sottratti illecitamente e attualmente seguiti dal ministero per gli Affari Esteri. Di questi bambini, ben 77 sono scomparsi solo nel 2014.

Buona parte delle vicende nascono con l’inganno. È il caso dei genitori che partono per il proprio Paese d’origine portando i figli per un breve periodo di vacanza, ma non fanno più ritorno

Nei prossimi giorni la questione arriverà a Palazzo Madama, dove è prevista la discussione di alcune mozioni sull’argomento. Intanto i numeri del dramma continuano a crescere. Ad alimentare il fenomeno è l’aumento dei matrimoni e delle relazioni tra persone di origini diverse. «Unioni spesso caratterizzate – così scrive la senatrice democrat Donella Mattesini – da un’elevata conflittualità legata alle differenze socio-culturali e religiose, che inducono, nei casi più estremi, alla sottrazione del figlio da parte di uno dei due genitori allo scopo di trasferirlo nel proprio Paese». Vicende spesso di impossibile soluzione, a causa dell’assenza di una normativa stringente, di questioni diplomatiche, ma anche, così continua la Mattesini, dalla blanda efficacia delle convenzioni internazionali.

La casistica aiuta a ricostruire le dinamiche dell’illecito. Sono almeno tre le tipologie della sottrazione internazionale di minori. Buona parte delle vicende nascono con l’inganno. È il caso dei genitori che partono per il proprio Paese d’origine portando i figli per un breve periodo di vacanza, ma non fanno più ritorno. La sottrazione avviene prima della separazione dall’altro genitore, senza alcun preavviso. «Nella gran parte dei casi il tentativo è quello di inibire immediatamente le frequentazioni tra i figli sottratti e il genitore che vive in Italia». Con l’obiettivo, quasi sempre premeditato, di ottenere l’affido.Numerosi sono i casi delle sottrazioni di minori ad opera di genitori già affidatari, che avvengono solo dopo la separazione. L’esperienza racconta che in queste situazioni, di solito, l’allontanamento avviene entro i sei mesi dal provvedimento giudiziario che dispone l’affido. Ma non mancano i casi di sottrazione da parte dei genitori non affidatari, che tornati nel proprio Paese con i figli cercano di riacquistare senza giustificazione la responsabilità genitoriale.

La convenzione Onu sui diritti dell’infanzia riconosce il diritto del minore ad avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambi i genitori. «Ma non prevede alcuna sanzione»

Sono diversi gli strumenti giuridici internazionali che si occupano del fenomeno. In particolare i principali accordi riconoscono il diritto del minore ad avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambi i genitori e il principio del “superiore interesse” del minore. Ne tratta, ad esempio, la convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, firmata a New York e introdotta nel nostro ordinamento nel 1991. Al netto dei principi individuati, però, la Convenzione ha un grande limite: non ha una portata precettiva. «È un documento – spiega la mozione Mattesini – che sancisce l’accordo tra diverse nazioni e ovviamente non prevede sanzioni per i singoli cittadini sottraenti». Allo stesso modo non sono previste sanzioni per i Paesi convenuti che non la applicano.

E poi c’è la Convenzione de L’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale die minori, che l’Italia ha ratificato nel 1994. A cui oggi aderiscono 93 Paesi (ma mancano ancora all’appello molte realtà dell’estremo oriente e diversi Paesi di religione islamica). «La Convenzione – spiega la mozione Bianconi – si pone l’obiettivo primario di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale». Ma anche la regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non affidatario. Come spiega il documento parlamentare, «ad oggi, la convenzione è l’unico strumento giuridico internazionale cogente cui è possibile ricorrere per i casi di sottrazione e regolamentazione del diritto di visita con Paesi non appartenenti all’Unione Europea». Ma neanche questo garantisce sempre la facile risoluzione delle vicende. Anche perché, persino nei Paesi che hanno riconosciuto il documento, l’applicazione delle disposizioni dipende dalle normative interne di ciascuno Stato.

di Marco Sarti – Fonte

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