Via libera definitivo della Camera (con 239 sì e 78 contrari) alla nuova normativa sul Terzo Settore: 1,7 milioni di persone organizzate nelle oltre 44 mila associaszioni e circa 6,6 milioni di cittadini che in Italia si dedicano al volontariato in diversi modi informali. Il testo, il cui esame è stato oggetto di una “navetta” tra Camera e Senato durata due anni, introduce una serie di innovazioni particolarmente attese nel mondo del volontariato e del no profit.

“Solidarietà, impegno, partecipazione”. Sono le parole chiave “di uno sviluppo e di una crescita inclusiva che valorizza le risorse di ogni comunità – commenta la vicepresidente della Camera, Marina Sereni – sono sempre di più nel nostro Paese coloro che lavorano stabilmente o periodicamente nelle tante imprese sociali, così come sempre di più sono coloro che trovano nel volontariato una ragione di impegno civile. Un patrimonio di idee valori e competenze – ha aggiunto – necessario allo sviluppo di una società moderna e aperta, in cui il pubblico non mette ostacoli, ma supporta le risorse della comunità secondo una cultura della sussidiarietà e della solidarietà”.

Soddisfazione dal Forum del Terzo Settore. “Molti gli aspetti positivi – osserva il portavoce Pietro Barbieri – dal tentativo di superare la frammentazione all’istituzione di un registro nazionale unico, necessario a contribuire alla trasparenza, alla revisione delle misure di agevolazione fiscale. Ulteriore aspetto di apprezzamento è che le politiche di governo, promozione e indirizzo siano in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri”.

Dalle finalità civiche all’utilità sociale. Per Terzo Settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, in attuazione del principio di sussidiarietà promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontarie e gratuite o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Con il termine “utilità sociale” si intende ciò che fa bene alla comunità, crea solidarietà, costruisce comunità mediante forme di azione volontaria e gratuita. Non fanno parte del terzo settore le formazioni, le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali di categoria economica. Le fondazioni bancarie, pur perseguendo la finalità degli altri enti del terzo settore, confermandone implicitamente la natura ibrida, a cavallo tra beneficenza e impresa, che le caratterizza sin dall’origine.

I centri di servizio per il volontariato. Possono essere promossi e gestiti da tutte le realtà del Terzo Settore, con esclusione degli enti gestiti in forma societaria, ma deve comunque essere garantita la maggioranza alle associazioni di volontariato e garantito il libero ingresso nella compagine sociale di nuove associazioni (il principio della “porta aperta”) a garanzia di un necessario continuo ricambio. I centri di servizio forniranno supporto tecnico, formativo e informativo, promuoveranno e rafforzeranno la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo Settore.

Consiglio nazionale del Terzo Settore. E’ un organismo di consultazione a livello nazionale degli enti del Terzo Settore, la cui composizione dovrà, fra l’altro, valorizzare le reti associative di secondo livello e al quale non sono però indirizzate risorse umane e finanziarie.

Il fondo. Viene istituito un fondo destinato alle attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con una dotazione 17,3 milioni di euro nel 2016 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2017.

La fondazione “Italia sociale”. Fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare iniziative filantropiche e strumenti innovativi di finanza sociale. Per il

2016 alla fondazione è assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro. Per quanto riguarda l’impiego di risorse provenienti da soggetti privati, dovrà rispettare il principio di prevalenza, svolgendo una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico.

Fonte

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