Il Senato della Repubblica Democratica del Congo ha approvato un testo di legge di modifica delle disposizioni vigenti in materia di adozioni internazionali. La legge, che vuole disciplinare e rendere trasparente l’iter adottivo, dovrà ora essere approvata anche dal secondo ramo del Parlamento.
In ogni caso, il testo prevede (articolo 2) che “la presente legge entra in vigore a partire da un anno dalla sua promulgazione” e che “in attesa delle misure di esecuzione della presente legge, tutti i dossier e le procedure di adozione internazionale dei bambini congolesi sono sospese”
Ciò significa, concretamente, che la sospensione delle procedure adottive è confermata, per un periodo difficile da quantificare ma che, allo stato, si può immaginare non inferiore a un anno e mezzo (un anno di moratoria, a cui aggiungersi i tempi tecnici per l’approvazione definitiva del testo dall’Assemblea Nazionale e quelli per l’emanazione dei regolamenti esecutivi).
I punti qualificanti della nuova normativa – in linea con i principi della Convenzione dell’Aja – sono invece i seguenti.
a) l’affermazione del diritto di ogni bambino all’adozione
b) la previsione del fatto che l’adozione internazionale deve essere oggetto di sentenza da parte del Giudice competente, il quale dovrà deliberare dopo aver verificato l’impossibilità di ogni altra soluzione alternativa (reinserimento familiare, adozione nazionale) e dovrà escludere che la causa unica dell’adozione sia la condizione di povertà della famiglia di origine
b) la necessità della presenza, in pubblica udienza, di chi propone domanda di adozione
c) che a tale udienza siano chiamati i genitori biologici, se esistenti, ovvero il tutore del minore, e infine anche il minore stesso, se ne ricorrano le condizioni
d) che in periodi di conflitto o post-conflitto (e dunque nell’attualità) i minori debbano restare all’interno di una struttura di accoglienza per almeno un anno, al fine di escludere la possibilità che siano ritrovati i genitori biologici, e che il Giudice debba dare atto nella sentenza del “percorso” del minore “dal luogo del ritrovamento all’Istituto di accoglienza“.
e) che le qualità della coppia che richiede l’adozione siano accertate dalle autorità dello Stato accogliente, e che siano compiuti gli sforzi necessari per preservare la continuità educativa e socio-culturale del minore
f) che le adozioni non potranno essere autorizzate verso Paesi che non abbiano con il Congo relazioni diplomatiche, ovvero le cui leggi siano contrarie ai principi fondamentali della RDC
Una normativa, dunque, che complessivamente pone principi condivisibili e di tutela, ma prevede tempi di esecuzione del tutto incompatibili con le necessità concrete dell’infanzia ricoverata negli Istituti, che letteralmente “scoppiano” e soffrono della più totale assenza di intervento pubblico di assistenza.
NOVA auspica che la Commissione per le Adozioni Internazionali e il Governo Italiano facciano tutto quanto è nelle loro prerogative per sollecitare alle autorità congolesi la soluzione rapida di questa gravissima situazione, e il superamento della sospensione in atto.