È da ieri all’esame dell’assemblea della Camera la proposta di legge già approvata dal Senato che per la prima volta in Italia prende di petto il tema della prevenzione e della repressione dei fenomeni di bullismo “tradizionale” e di bullismo informatico.
La legge che non c’era, ma che la società richiede con urgenza, non vuole solo correggere i comportamenti sbagliati, persecutori messi in atto da giovanissimi a danno di coetanei in condizioni di maggiore fragilità, ma vuole segnare una nuova fase nella consapevolezza di ciò che significa persecuzione reiterata con ogni mezzo. E l’aggiunta del prefisso cyber non è casuale. Perché con l’esplosione dei social il fenomeno del bullismo è diventato gigantesco e capillare. E riguarda persone di tutte le età sfiorando o incrociando pesantemente anche il reato di stalking (previsto sull’articolo 612-bis c.p. ovvero il delitto di atti persecutori ) o di sexting, quella commistione di sesso e persecuzione, che colpisce soprattutto le donne, ma non solo. Con l’aggravante del controllo ossessivo praticato su Facebook, Instagram, Whatsapp e tutte le altre piattaforme, che le connessioni web permettono in ogni momento. Per lo stalking informatico o telematico , la legge prevede un’aggravante specifica che comporta la reclusione da 1 a 6 anni.
Il testo è stato pensato inizialmente per gli adolescenti, ma l’attacco alla serenità delle persone con atti di prevaricazione è materia penale e civile che riguarda la vita di tutti. Indipendentemente dall’età. Con gli smartphone siamo tutti reperibili h24. E dunque tutti potenziali vittime di bulli e stalker. Per questo il testo ha ampliato e specificato anche le varie forme di persecuzione.
Il ruolo della scuola
Già dieci anni fa, l’allora ministro dell’Istruzione, Beppe Fioroni, con la direttiva del 15 marzo 2007 aveva posto il problema nelle scuole, chiedendo già allora a insegnanti e personale di vigilare e di prevenire atti di bullismo in aula, poi l’istituzione del numero verde 800.66.96.96 e l’indirizzo e-mail «bullismo@istruzione.it» riservato a genitori e studenti per segnalazioni di casi, richieste di informazioni e consigli. Nel frettempo la giurisprudenza se n’è occupata in numerose sentenze, evidenziando l’esigenza di una normativa dedicata. La scuola anche nel nuovo testo approvato al Senato resta uno snodo fondamentale per l’educazione dei ragazzi, per l’ascolto e la prevenzione. Infatti, una delle novità è l’istituzione in ogni scuola di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, per coordinare le diverse iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni, in collaborazione con la polizia postale e le associazioni giovanili presenti sul territorio. Per il sostegno alle attività della Polizia postale e delle comunicazioni fondamentali per la prevenzione e la repressione delle attività illecite sulla rete è previsto un finanziamento di 220mila all’anno nel triennio 2016-2018.
Cos’è il cyberbullismo?
Rispetto al bullismo tradizionale, l’uso dei mezzi elettronici conferisce al cyberbullismo alcune caratteristiche proprie:
– l’anonimato del molestatore;
– la difficile reperibilità;
– l’indebolimento delle remore etiche; le due caratteristiche precedenti, abbinate con la possibilità di essere «un’altra persona» on line (vedi giochi di ruolo), possono indebolire le remore etiche; spesso la gente fa e dice on line cose che non farebbe o direbbe nella vita reale;
– l’assenza di limiti spazio-temporali; mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico), il bullismo informatico investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal suo persecutore.
Categorie del cyberbullismo
La legge allo studio del Parlamento va a fondo alle categorie di bullismo digitale, chiarendo una serie di situazioni del tutto inedite, in cui si trovano però sempre più vittime.
– Flaming: messaggi on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum;
– molestie (harassment): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno; denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su social network eccetera;
– sostituzione di persona (impersonation): farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili;
– rivelazioni (exposure): pubblicare informazioni private o imbarazzanti su un’altra persona;
– inganno (trickery): ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici; esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo on line per provocare in essa un sentimento di emarginazione;
– cyber persecuzione (cyberstalking): molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura.
di Lucilla Vazza – Fonte