La complessità del sistema di protezione del minore di età e delle famiglie anche per la peculiarità di ogni singolo intervento che sempre costituisce un unicum; la molteplicità delle figure professionali che vi concorrono con responsabilità diverse, ciascuna con il proprio contesto di riferimento culturale; l’aggiornamento del quadro normativo nazionale ed internazionale: sono questi gli elementi dai quali ha preso le mosse l’iniziativa di predisporre nuove linee guida sulla delicata materia dell’allontanamento dei minorenni dalle loro famiglie.

Sono state redatte da un Tavolo interistituzionale promosso dal Consiglio nazionale degli Assistenti sociali ed a cui hanno partecipato, tra gli altri, le Associazioni degli avvocati per la Famiglia e i minorenni, dei Magistrati per i Minorenni e la stessa Associazione Nazionale Magistrati; il Garante e la Commissione parlamentare per l’Infanzia; l’Associazione nazionale dei pedagogisti, i Consigli nazionali degli psicologi, dei giornalisti e quello forense; il Consiglio superiore della magistratura, la Presidenza del Consiglio e i Ministeri degli Interni e della Giustizia; l’Arma dei Carabinieri; il Sindacato unitario degli assistenti sociali e l’Unione delle Camere minorili.

“Il provvedimento dell’allontanamento di un minorenne  –  ha detto Silvana Mordeglia, Presidente del Consiglio nazionale degli Assistenti sociali nel corso della presentazione delle Linee guida durante un incontro presso la Sala Monumentale di Palazzo Chigi – rappresenta un momento del complessivo processo di sostegno al minorenne di età e alla sua famiglia, affrontato sempre e solo nell’ottica di garantire lui e il suo benessere. Avviene, infatti, sempre per una esigenza di prevenzione e di protezione: la separazione genitori/figli ha lo scopo di tutelare i diritti dei minorenni e recuperare, ove possibile, con il sostegno dei servizi sociali e sanitari, la piena responsabilità genitoriale”.

Come anche chiaramente definito nelle norme, non può aver luogo un allontanamento motivato da condizioni economiche e/o ambientali. E’ un atto che va ben ponderato rappresentando sempre e comunque un evento doloroso per il minorenne e per i genitori, portatore di un cambiamento repentino. In ogni caso, il minorenne dovrà essere sostenuto nell’elaborazione dell’evento legato alla separazione dal suo ambiente di vita, che anche se inidoneo e all’interno del quale esistono spazi familiari e relazioni disfunzionali, è comunque una realtà conosciuta.

L’allontanamento – spiega ancora il Documento che presenta anche una ricca appendice normativa – agisce in senso protettivo e gli interventi effettuati prima e dopo debbono essere anche tesi a stimolare nel minorenne un cambiamento del significato che lo stesso attribuisce alla condizione sfavorevole che ha determinato la necessità dell’allontanamento stesso e va pensato come una tappa di un più ampio disegno progettuale volto alla ricostruzione del nucleo familiare d’appartenenza.

Nel Documento si ricorda che le situazioni che determinano pregiudizio per un minorenne possono essere esposte o segnalate alle Forze dell’Ordine, ai Servizi sociali o direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni da parte di tutti i cittadini, dagli interessati e dai professionisti delle strutture educative, sociali e sanitarie.

Le Linee guida per l’intervento di allontanamento prevedono che esso si accompagni ad un’opportuna e approfondita indagine psicologica e sociale nell’interesse della persona di età minore, dei suoi genitori e della famiglia allargata; che al minorenne siano garantiti, in ogni fase i diritti di informazione, di ascolto e, se fornito della capacità di discernimento, della sua opinione; che i genitori e i fratelli eventualmente non allontanati siano informati, prima, durante e dopo l’allontanamento e coinvolti – ove possibile nell’interesse del minorenne – nella scelta delle relative modalità e che siano coltivate e privilegiate modalità spontanee di allontanamento, favorendo la collaborazione dei genitori e di altri familiari coinvolti.

E’ previsto che sia evitato il ricorso alla forza pubblica se non come modalità residuale ed estrema e, comunque, se indispensabile, al fine del mantenimento dell’ordine pubblico o della necessità di salvaguardare la sicurezza pubblica e l’incolumità fisica delle persone anche estranee, da attuarsi con il coinvolgimento di personale in borghese e idoneamente formato.

Previsto anche che durante tutto il periodo di allontanamento, ove possibile nell’interesse del minorenne, sia conservata la relazione figlio/genitori con modalità congrue, disciplinate e costantemente monitorate dall’Autorità giudiziaria; che sia conservata la relazione tra fratelli e che questi possibilmente siano accolti nella medesima famiglia affidataria o nella medesima struttura di accoglienza; inoltre che sia contestualmente predisposto da parte dei servizi sociali e sanitari un dettagliato progetto di sostegno e recupero del rapporto figlio-genitori, anche in questo caso disciplinato e monitorato dall’Autorità giudiziaria; che tale progetto, ove possibile nell’interesse del minorenne, sia partecipato nel suo complesso, negli obiettivi e nelle tappe intermedie al minorenne e ai familiari.

Le linee guida prevedono, poi, che siano espressamente disciplinati compiti, ruoli e funzioni nella cura e sostegno del minorenne allontanato da parte dei servizi socio-sanitari, della famiglia affidataria, della struttura di accoglienza e dei genitori – questi ultimi se non sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale – o dell’eventuale tutore; che siano previsti spazi di formazione multidisciplinare e congiunta dei diversi operatori, giuridici e sociosanitari, per il miglior accompagnamento della persona di età minore prima, durante e dopo l’allontanamento; e che, infine, sia rispettato il divieto di divulgazione, per tutte le figure professionali coinvolte, di immagini dell’allontanamento a pena – in caso di violazione – delle sanzioni previste dalle norme vigenti e dai codici di deontologia professionale.

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