L’Anfaa esprime un grande apprezzamento per l’approvazione oggi della proposta di legge “Modifica alla legge 4 maggio 1983/1983 n. 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”, fortemente voluta dall’Anfaa e da tutte le altre associazioni operanti in questo settore nonché dal Coordinamento Nazionale Servizi Affidi.
Viene così finalmente affermato A CHIARE LETTERE il diritto alla continuità degli affetti del minore affidato, ancora oggi talvolta arbitrariamente negato dalle Istituzioni preposte, diritto che dovrà essere tutelato nelle diverse situazioni, ogni qualvolta verrà assunto un provvedimento nei suoi confronti.
Ricordiamo oggi tutti i minori che, a causa di una erronea interpretazione dell’attuale normativa, non hanno più potuto mantenere rapporti con gli affidatari che li avevano amorevolmente accolti e cresciuti per anni: dedichiamo questa legge a Laura, Samantha, Elena e ai tanti altri bambini che hanno sofferto per queste ingiustificabili decisioni della giustizia minorile.
Rileviamo che questa legge non si limita ad affermare la possibilità che un minore affidato, se dichiarato adottabile, possa, a tutela del suo prioritario interesse, essere adottato dagli affidatari, “sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6” della legge n. 184/1983, ma sottolinea anche la necessità di assicurare, sempre nel suo interesse,“la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento” con gli affidatari anche quando egli “fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un’altra famiglia o sia adottato da altra famiglia”.
Importante anche il riconoscimento – sancito espressamente da questa legge – del ruolo degli affidatari che i giudici minorili debbono necessariamente convocare, pena la nullità del provvedimento, prima di decidere sul futuro dei minori da loro accolti: è con loro che i bambini vivono!
In considerazione delle scorrette e fuorvianti notizie, riportate da alcuni mezzi di informazione in merito ai contenuti di questa legge, riteniamo anche opportuno ricordare che l’art. 44 lett. d) della legge suddetta già consente l’adozione “in casi particolari” da parte dell’affidatario single, che può essere pronunciata dal Tribunale per i minorenni, tenuto conto dei legami affettivi consolidatisi tra il minore affidato dichiarato adottabile e l’affidatario stesso: la legge approvata oggi non abroga questa disposizione, che pertanto rimane in vigore.