Con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 giugno 2015, il Governo ha dato attuazione ad un’altra delle deleghe contenute nel cosiddetto “jobs act” (legge sul lavoro, italianamente detto), che riguarda l’approvazione di misure volte a conciliare le esigenze di cura, di vita e di lavoro. Il provvedimento modifica in termini abbastanza ampi il decreto legislativo 151 del 2001, che contiene disposizioni a tutela della maternità e della paternità: amplia infatti il campo di applicazione e la durata temporale delle tutele già disciplinate nel nostro ordinamento. Di seguito si illustrano le modifiche più significative e che possono avere riflessi diretti sul personale della scuola.
Parto prematuro
La prima modifica introdotta si riferisce ai casi di parto fortemente prematuro. Nel caso in cui la nascita avvenga prima dell’inizio del congedo per maternità (due mesi prima della data presunta del parto) la norma già prevedeva che i giorni non goduti in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta si dovessero aggiungere al periodo successivo alla data effettiva. Oggi, dispone che ciò deve avvenire anche se il periodo complessivo di congedo risulta superiore ai cinque mesi(ciò può avvenire se il parto avviene prima dell’ottavo mese di gravidanza).
Sospensione del congedo parentale
Sempre con riferimento alle situazioni di particolare difficoltà, una nuova norma prevede che la madre possa chiedere la sospensione del congedo per maternità in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata dopo il parto. La madre lavoratrice fruirà del residuo congedo a decorrere dalla data di dimissione del figlio dalla struttura ospedaliera. La possibilità di chiedere la sospensione del congedo è limitata ad una sola volta per figlio ed è subordinata alla certificazione che attesti la compatibilità dello stato di salute della donna rispetto alla ripresa dell’attività lavorativa. La nuova disposizione si applica anche nel caso di congedo spettante nei casi di adozione e affidamento.
Padri lavoratori
Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto al congedo obbligatorio presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Tempi e modi del congedo
Con l’art. 7 del decreto viene esteso l’arco temporale per la fruibilità del congedo parentale in riferimento all’età del bambino. L’ambito temporale infatti viene esteso dai primi otto anni ai primi dodici anni di vita del bambino.
Viene poi prevista la possibilità di un’eventuale fruizione del congedo parentale su base oraria, che a tutt’oggi è stata regolamentata soltanto da pochi CCNL e quindi rimane ancora in gran parte inattuata. La nuova norma prevede che, anche in assenza di determinazioni contrattuali ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria (anziché giornaliera). La fruizione potrà essere utilizzata in misura pari alla metà dell’orario giornaliero del periodo di retribuzione mensile immediatamente precedente il periodo di congedo parentale richiesto. Tale modalità di fruizione esclude la possibilità di cumulo con gli altri permessi o riposi giornalieri previsti dal decreto.
Preavviso e prolungamento del congedo
Un’altra agevolazione introdotta riguarda il tempo di preavviso per l’esercizio del diritto alla fruizione del congedo parentale, che viene ridotto da quindici a cinque giorni. Per l’esercizio del diritto alla fruizione del congedo parentale su base oraria il periodo di preavviso di quindici giorni viene ridotto a due giorni.
Anche il diritto al prolungamento del congedo parentale in caso in cui il minore presenti una situazione di handicap può essere esercitato da parte di uno dei genitori entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. Il prolungamento è fruibile in misura continuativa o frazionata per un periodo massimo comprensivo non superiore a tre anni a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Anche il limite entro cui si ha diritto all’indennità è elevato dai primi tre anni ai primi sei anni di vita del bambino. Resta comunque fermo che l’indennità è riconosciuta per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi e che dai sei ai dodici anni il congedo non sarà retribuito.
Genitori adottivi e affidatari
Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento. Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia I’età del minore, entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età. In questi casi l’indennità (pari al 30% della retribuzione), è dovuta, per il periodo massimo complessivo (sei mesi), previsto dall’articolo 34 comma 1, del D.lvo n. 151/200, nei primi sei anni dall’ingresso del minore in famiglia.