La legge di stabilità 2016, con il maxiemendamento approvato dal Senato venerdì, prende forma. Vediamo quali cambiamenti sono state introdotti a proposito della più grande novità contenuta dalla legge, il primo piano nazionale contro la povertà.

Povertà

Si esplicita la previsione di un aumento graduale dei beneficiari: «Il Piano triennale individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà», comma 208. La prima misura che verrà realizzata nel 2016 (confermata la dotazione complessiva di 380 milioni di euro) sarà l’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, come estensione della “social card sperimentale”. Rinnovati i criteri e le procedure, da stabilire con un decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ma segnaliamo che spunta un «garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori, con particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario». Non è un po’ troppo poco?

La delega

Non viene recepito l’emendamento di alcuni deputati Pd (Manassero, Guerra, Dirindin, Gatti, D’Adda) che poneva qualche paletto al riordino delle misure assistenziali, precisando che questo dovrà avvenire «senza che ciò determini una riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse stanziate per interventi e misure a favore della disabilità destinate a tali finalità alla data di entrata in vigore della legge». Il comma 210 ricalca quasi totalmente l’articolo precedente, tranne un inciso aggiunto sul fatto che la misura di contrasto alla povertà dovrà essere «correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta». Eccolo: «per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 208 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all’estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all’introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti».

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

Anche questo si precisa. Non si parla più di «sostenere iniziative contro la povertà educativa» (commi 6 e 7 art.24) ma (comma 213) di – ancora una volta – «intervento di contrasto alla povertà educativa minorile, con particolare riguardo a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario». Il riferimento per le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza è il protocollo d’intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999. Il contributo riconosciuto alle Fondazioni, sotto forma di credito di imposta, è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati.

Dopo di noi

Identico all’originale il comma 218, che lascia quindi l’accesso aperto anche a anziani non autosufficienti e vincola l’accesso a una situazione di particolare indigenza: «È istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto di natura non regolamentare sul quale va acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Non autosufficienza

All’incremento di 150 milioni di euro già previsto per il Fondo non autosufficienza, si aggiunge un milione di euro per l’anno 2016 in favore dell’ente «Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi Onlus con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l’autonomia della persona sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma (comma 219). A decorrere dall’anno 2016, vengono stanziati anche 500mila euro per il programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, «Special Olympics Italia», per favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport (comma 221). Altri 500mila euro annui vanno al Comitato italiano paralimpico per attuare il comma precedente. Spuntano anche 2 milioni di euro annui (per il 2016, 2017 e 2018) per la Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza e 100mila euro per la biblioteca italiana per ipovedenti «B.I.I. Onlus». Introddotti benefici in merito ai requisiti per la pensione sono previsti per un massimo di 2.000 soggetti lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave (comma 146 lettera d).

Adozioni internazionali

Confermato il fondo da 15 milioni «al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali». La commissione bilancio aveva però approvato un ordine del giorno della senatrice Blundo che citando esplicitamente il caso Kirghizistan impegna il Governo ad attivare un fondo di solidarietà per le famiglie vittime di frodi nelle adozioni internazionali.

Congedo parentale

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 sono prorogati sperimentalmente anche per l’anno 2016. Il congedo obbligatorio per i padri passa da uno a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa (comma 109).

Fondo per i libri di testo

Il comma 141 istituisce un fondo da 10 milioni di euro per concorrere alle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica. Si parte con gli anni 2016, 2017 e 2018 e i contributi saranno dati sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

di Sara De Carli – Fonte

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