Vivere con i propri genitori ed essere allevato nell’ambito della propria famiglia costituisce un diritto fondamentale del figlio. Un diritto che va salvaguardato in via prioritaria e che può essere limitato solo quando si configuri un endemico e radicale stato di abbandono del minore. Lo stato di adottabilità deve pertanto essere valutato – in ogni singolo caso – con particolare rigore.
Il principio, più volte richiamato dalla giurisprudenza nazionale ed europea, è rilanciato dalla Cassazione nella sentenza 1932, depositata ieri, 25 gennaio.

Protagonista del caso esaminato dalla Suprema Corte, una giovane mamma, rimasta incinta quando era ancora minorenne e tossicodipendente. Avendo definito entrambi i genitori inidonei al ruolo genitoriale (padre “affetto da insufficienza mentale e incapace di adeguato controllo dei propri impulsi aggressivi” e madre priva della dovuta consapevolezza di “intraprendere un percorso di responsabilizzazione da un passato abbandonico”), il Tribunale per i minorenni di Catania aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore.
Decisione respinta dalla Corte distrettuale, che ha invece accolto l’appello della madre, stabilendo che la sua funzione genitoriale non fosse del tutto compromessa. La donna, infatti, era stata valutata positivamente dal servizio di psicologia, che intravide per lei la possibilità di completare il suo percorso di crescita e di svolgere adeguatamente il ruolo materno. La buona volontà intercettata dagli operatori e un adeguato progetto di sostegno avrebbero infatti – secondo i giudici – giocato in suo favore.
Nonostante l’intervento del tutore provvisorio del minore, che in un articolato ricorso delinea un quadro conflittuale e pericoloso della donna, ricordandone i tentativi di fuga dalla comunità e i “comportamenti immaturi e pregiudizievoli”, la Cassazione “salva” il legame familiare. Tale legame, secondo i giudici, può essere spezzato soltanto in presenza di fatti tali da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino. Il ricorso è quindi respinto.

di Silvia Marzialetti – Fonte

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